La Fatturazione Elettronica

In questo articolo forniamo delle risposte alle domande che giungono allo Studio, relativamente alla fatturazione elettronica.
Lo studio è a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

1) Cosa è la fattura elettronica e come si redige?

Dal 1 Gennaio 2019 tutte le fatture emesse ,a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere inviate solo come Fatture elettroniche come introdotto dalla Legge di Bilancio 2018,sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori iva sia nel caso in cui la stessa è effettuata tra un operatore iva verso un consumatore finale senza partita iva.

La Fattura elettronica può essere redatta tramite diversi sistemi:

  1. Software o portali Web a Pagamento disponibili sul mercato;
  2. Software gratuiti messi a disposizione dalla Camera di Commercio e dall’Agenzia Delle Entrate;
  3. Procedura Web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate accedendo al portale Fatture e corrispettivi dopo aver effettuato la registrazione su Fisconline ,oppure mediante un App scaricabile su smartphone messa a disposizione sempre dall’Agenzia delle Entrate.
  4. Tramite pec, per inviare una fattura elettronica a mezzo PEC sarà innanzitutto necessario seguire le regole tecniche contenute nella Allegato A del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 relative alla predisposizione del file in formato XML.

L’invio al SdI del file della fattura elettronica potrà essere effettuato utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. In primo luogo sarà ovviamente necessario che il soggetto che emette la fattura elettronica sia titolare di un’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), gestito da uno dei soggetti iscritti all’elenco dei soggetti autorizzati dall’AgiD. L’invio al SdI della prima fattura elettronica tramite PEC dovrà essere effettuato all’indirizzo generico riportato nelle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, ovvero:sdi01@pec.fatturapa.it

Quello sopra riportato è l’indirizzo generico tramite il quale inviare soltanto la prima fattura elettronica. Per quelle emesse successivamente sarà il SdI, dopo ave riconosciuto il soggetto emittente, a comunicare un apposito indirizzo PEC per l’invio del file fattura.

Una volta inviata la prima fattura all’indirizzo generico SdI, verrà quindi comunicato al soggetto trasmittente l’indirizzo PEC da utilizzare per i successivi invii.

Si ricorda che l’utilizzo della PEC è ammesso anche in relazione alle modalità di ricezione delle fatture elettroniche.

2) Come si conserva la Fattura elettronica?

Vige l’obbligo di conservazione in formato digitale delle Fatture Elettroniche per 10 anni , servizio che l’Agenzia delle Entrate garantisce gratuitamente mediante il portale Fatture e corrispettivi e presso il quale va rinnovata ogni 3 anni la conservazione digitale dei dati,qualora venga utilizzato un Software a pagamento che garantisce la conservazione delle Fatture Elettroniche è comunque consigliato attivare la conservazione anche presso il portale dell’Agenzia delle Entrate.

3) Chi è esonerato dalla Fatturazione Elettronica?

Sono esonerati dalla Fatturazione elettronica:

  1. gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio (di cui all’art. 27,commi 1 e 2,del DL 98/2011);
  2. gli operatori che rientrano nel regime forfettario (di cui all’art.1,commi da 54 a 89,della L. 190/2014);
  3. i piccoli produttori agricoli( di cui all’art.34,comma 6,del Dpr n.633/1972);
  4. medici e farmacie, per i dati già inviati tramite il sistema TS, ma solo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
  5. tutte le imprese per le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei non residenti(comunitari ed extra comunitari).

Tuttavia se i soggetti esonerati ricevono fatture elettroniche tramite pec o tramite codice destinatario avranno anche quest’ultimi

l’obbligo di conservazione digitale.(secondo le modalità descritte al quesito 2)).

Inoltre chi è esonerato dall’emissione di fatture in formato elettroniche tuttavia si troverà a riceverle ,per poter visualizzare il file ricevuto in formato xml sarà necessario scaricare un software adatto che permette l’apertura e l’eventuale trasformazione in pdf,oppure le fatture ricevute saranno consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate aprendo il Cassetto Fiscale.

4) Quali sono i vantaggi della Fatturazione elettronica?

  • riduzione dei costi di stampa,spedizione e conservazione;
  • per gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture(cioè soggetti che effettuano operazioni diverse da quelle previste dall’art. 22 del Dpr n. 633/1972) e che si avvalgono dei dati che l’Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione, sulla base delle regole previste da provvedimento dell’Agenzia stessa, viene meno l’obbligo di tenere i registri Iva (artt. 23 e 25 del Dpr n. 633/1972)
  • per tutti gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni (ci si riferisce al termine di decadenza di cui all’art . 57, primo comma, del Dpr n. 633/1972 e al termine di decadenza di cui all’art. 43, primo comma, del Dpr n. 600/1973).

Ricordiamo che la fattura non inviata elettronicamente viene considerata non emessa pertanto non detraibile ne deducibile.

5) A quale indirizzo telematico devo inviare la fattura?

La Fattura Elettronica emessa potrà essere inviata al cliente in uno dei seguenti modi:

  1. indirizzo pec in tal caso occorrerà compilare il campo della fattura “Codice Destinatario” con il valore “0000000” (sette volte zero) e il campo “PEC Destinatario” con l’indirizzo PEC comunicato dal cliente;
  2. codice destinatario;
  3. nel caso di un consumatore finale che non possiede la pec o il codice destinatario,la fattura andrà inviata al Sdi inserendo nel campo Codice Destinatario il Valore”0000000″,e sarà obbligato a rilasciare al cliente una copia su carta della fattura inviata al Sdi.

Se l’operatore Iva ha comunicato all’Agenzia delle Entrate tramite il portale Fatture e Corrispettivi il proprio Codice Destinatario dove si desidera ricevere le fatture elettroniche,riceverà tutti i documenti all’indirizzo comunicato all’Agenzia a prescindere dall’indirizzo telematico inserito dal fornitore.

6) Cosa fare se la Fattura elettronica viene scartata?

Uno dei principali motivi per cui viene scartata la Fattura elettronica riguarda l’errata impostazione della fattura stessa ,bisogna verificare che siano inserite tutte le informazioni obbligatorie secondo il proprio regime fiscale.

Dopo lo scarto di una fattura da parte del Sistema di Interscambio, è possibile procedere ad un nuovo inoltro del medesimo documento con un numero diverso e stessa data di quello iniziale? La risposta a questa domanda è stata fornita dalle Entrate nella circolare 13/e del 2 luglio 2018.

Nel documento di prassi, l’Agenzia ha ricordato come, secondo quanto indicato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso.

In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI e la fattura elettronica si considera non emessa.

In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l’operazione sottesa. Si ritiene, dunque che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto, con la data ed il numero del documento originario.

Peraltro, come indicato nelle specifiche tecniche le verifiche di unicità della fattura, effettuate dal SdI al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comporteranno lo scarto della fattura che rechi dati identificativo cedente/prestatore,anno della data fattura,numero fattura coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa, solo ove non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto del precedente documento.

Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, è prevista alternativamente:

  1. l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna così da rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;
  2. l’emissione di una fattura come sopra, ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI.

7) Cosa Dare al Cliente?

L’attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che «L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: […]».

In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline» (come stabilito dalla legge n. 413/1991).

Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente potrà alternativamente:

  1. in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale – ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 – da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.
  2. in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del d.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri. L’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.

Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.

Nel caso di emissione di fatture elettroniche qualora viene rilasciata una copia cartacea va inserito nel documento che tuttavia non ha valore fiscale,pertanto andrà inserita la dicitura seguente seguente:”Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell’art. 21 Dpr 633/72. L’originale è disponibile all’indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate”.

Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:

nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);

nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);

nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);

nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.

Suggeriamo in qualunque caso di dare al cliente almeno per il primo periodo una copia cartacea della Fattura firmata dallo stesso come prova comprovante dell’avvenuta consegna della merce,conservando opportuna copia ,in attesa che vengano dati chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su tutti i dettagli relativi a questo importante cambiamento.

8) Termini di emissione e contabilizzazione delle fatture elettroniche emesse

Per quanto riguarda la fattura elettronica i cui tempi entro quando bisognerà procedere con l’emissione saranno i seguenti:

  • dal 1° gennaio 2019 e fino al 30 giugno 2019, dal momento in cui è effettuata l’operazione fino al giorno precedente a quello di liquidazione d’imposta;
  • a partire dal 1° luglio 2019 entro il termine dei dieci giorni successivi (novità introdotta con il DL n. 119/2018).

9) Come faccio ad accedere a Fatture e corrispettivi?

Per utilizzare i servizi offerti dal portale Fatture e Corrispettivi è necessario essere autenticati ai servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline) o al Sistema pubblico di identità digitale (Spid).

10) A cosa serve il Qr Code?

il Qr code può essere applicato in via opzionale alle fatture emesse per velocizzare gli scambi informativi digitali , Il QR Code dell’Agenzia delle Entrate contiene i dati fiscali relativi alla partiva Iva e all’indirizzo telematico a cui recapitare le fatture elettroniche. Si tratta in sostanza, come riportato anche sul sito istituzionale dell’Agenzia, di un biglietto da visita che si può stampare o mostrare, quando occorre, dal proprio smartphone o tablet.

11) Che sanzioni sono previste per chi non si adegua alla nuova normativa?

Per quanto riguarda le sanzioni dobbiamo distinguere diversi casi:

  1. la prima tipologia riguarda l’invio di un documento contenente errori oppure omissioni che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo. Il ravvedimento relativo a tali infrazioni esclude l’applicazione delle previste sanzioni se la regolarizzazione interviene entro tre mesi dall’omissione o dall’errore. Esso si sostanzia, quindi, nel solo adempimento tardivo dell’obbligo imposto;
  2. se la fattura elettronica viene scartata non si va incontro al pagamento di sanzioni ,ma basterà inviare nuovamente ,entro breve tempo dalla ricevuta di scarto ,la fattura elettronica;
  3. Le sanzioni (ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, norma richiamata dal D.Lgs. n. 127/2015) potrebbero essere:
  • dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato;
  • da 250 a 2.000 euro quando la circolazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Tuttavia l’articolo 10 del DL 119/2018 prevede che:

“Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

  1. non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.p.r 100/1998;
  2. si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.”

12) Cosa devo inviare al Commercialista con l'entrata in vigore della Fattura Elettronica?

I documenti che devono essere consegnati allo Studio di Consulenza rimangono invariati,è sempre necessario per lo studio un supporto cartaceo almeno in questa prima fase di cambiamento fiscale per poter contabilizzare i dati.

13) Cosa è cambiato per chi ha corrispettivi?

Con la nuova Manovra di Bilancio 2019 sono state introdotti altri obblighi:

  1. obbligo dal 01 Luglio 2019 di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per chi ha un volume d’affari superiore a 400 mila euro;
  2. obbligo dal 1 Gennaio 2020 di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per tutti i soggetti che effettuano operazioni di commercio al dettaglio.

Si tratta di una modalità elettronica di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi di ciascun punto vendita, tramite registratore telematico (se si è in possesso di meno di 3 punti cassa) o tramite server RT (se i punti cassa sono più di 2).

14) Come acquisto adesso il carburante?

La scheda carburante è stata abolita dal 01/07/2018,da questa data sino al 31/12/18 la scheda carburante è stata sostituita dalla scheda editabile relativa esclusivamente ai pagamenti tracciabili.

Dal 01/01/2019 è stata introdotta la fatturazione elettronica anche per l’acquisto del carburante, si potrà scaricare il costo del carburante solo utilizzando forme di pagamento che lasciano traccia come carte carburante, carte di credito o prepagate, bancomat ma soprattutto con la fattura elettronica mensile indispensabile per la corretta gestione dei costi ai fini fiscali.

15) La data della fattura deve corrispondere alla data di trasmissione?

La data di emissione della fattura elettronica sarà quella riportata all’interno del campo “Data” della sezione “Dati Generali” del documento e rientra tra i dati obbligatori da indicare, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 21bis del DPR n. 633/1972.

16) Entro quando va trasmessa la Fattura elettronica?

Dal 01/07/2019 secondo l’art.10 del Dl. 119/2018 la fattura elettronica va inviata entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione,in questo caso data di emissione e data di trasmissione non coincideranno e la fattura avrà come data la data di emissione.

17) Se emetto una Fattura elettronica nei confronti di un esportatore abituale devo indicare nella fattura elettronica il numero e la data della dichiarazione d'intento?

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere ai fini iva il numero della lettera d’intento,pertanto l’informazione potrà essere inserita nella fattura elettronica utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura.

18) Se devo emettere una nota di variazione relativa ad una Fattura del 2018,deve essere elettronica?

Si.

19) Posso detrarre l'iva di una fattura elettronica di acquisto del mese di Gennaio,ma pervenuta a Febbraio?

L’articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SDI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di gennaio.

20) Se emetto fattura in paesi dell'UE o Extra UE cosa devo fare?

Tali operazioni non sono soggette ad obbligo di fattura elettronica,ma dovranno essere comunicate mensilmente mediante l’Esterometro.

21) Come devo gestire le fatture che arrivano in modalità cartacea da soggetti esonerati alla fatturazione elettronica?

Per le fatture di acquisto ricevute da fornitori esteri bisogna trasmettere entro il mese successivo l’Esterometro. Per le fatture ricevute da soggetti esonerati registrarle nel registro iva e poi andranno indicate separatamente nella Dichiarazione annuale iva.

22) Se invio la Fattura n1 e viene scartata,e nel frattempo è stata inviata la n.2 che devo fare?

La fattura può essere rinviata con la stessa numerazione entro 5 giorni dalla notifica di scarto.

23) Come assolvo l'imposta di bollo sulle Fatture elettroniche?

Si dovrà indicare “si “nella sezione bollo virtuale indicando l’importo che andrà versato pari a 2 euro ,il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare e’ effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate;il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio, presente nell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate; le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Decreto del 28 dicembre 2018.

24)Cosa cambia per le Autofatture fatte in caso di reverse charge?

Le operazioni soggette a reverse charge, vale a dire quelle operazioni per le quali il debitore dell’imposta si sposta dal fornitore al cliente, impongono al cessionario/committente l’obbligo di integrare la fattura ovvero di emettere un’autofattura per liquidare l’eventuale imposta gravante sulla specifica operazione.

Per gli acquisti intracomunitari ed extracomunitari soggetti a reverse charge esterno,l’operatore iva residente in Italia sarà obbligato all’Esterometro.

Per gli acquisti in Italia soggetti al reverse charge interno,qualora un operatore iva riceve una fattura di tale tipo non deve inviare un autofattura elettronica ,ma provvedere a registrarla in apposito registro iva come autofattura.

L’integrazione delle fatture soggette a reverse charge interno sono escluse dall’obbligo di invio al Sistema d’interscambio, ma il cessionario/committente debitore dell’imposta può, comunque, inviarla anche per ottenere la sua conservazione a norma. Al contrario, le autofatture per passaggi interni come ad esempio gli omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e vanno sempre spedite al SdI.