Decreto Ristori-Bis

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DECRETO RISTORI-BIS

È stato pubblicato nella G.U. n.279 del 9.11.2020 il Decreto Legge 149 del 9 novembre 2020 ( Decreto “Ristori-bis) che segue ed aggiorna diverse disposizioni contenute nel precedente D.L. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto “Ristori”) oltre ad introdurne di nuove. Di seguito, pertanto, andiamo a riassumere le principali previsioni fiscali contenute nell’ultimo provvedimento emanato.

Proroga del secondo acconto di novembre

L’articolo 6, Decreto Ristori-bis stabilisce, per alcuni soggetti, la sospensione dei versamenti in scadenza al 30 novembre relativi al versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRES/IRPEF/IRAP che potrà essere pagata entro il 30 aprile 2020 in un’unica soluzione o in quattro rate costanti mensili per coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA operanti nel settori economici di cui all’Allegato 1 e 2

I soggetti che possono beneficiare del descritto differimento sono:

  • attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità ed un livello di alto rischio (zona rossa)
  • soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa ed arancione).

Sospensione versamenti e imposte

L’articolo 7 prevede la sospensione dei versamenti (Ritenute alla fonte, Trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e IVA) in scadenza al 16 novembre 2020 per i seguenti soggetti:

  • che esercitano attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale;
  • soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa ed arancione);
  • soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 ovvero esercitano l’attività alberghiera, tour operator e agenzia di viaggio che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (zona rossa ed arancione);

I versamenti sospesi dovranno esser effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o in quattro rate costanti mensili a partile dal 16 marzo 2021

Sospensione contributi previdenziali e assistenziali

Per i datori di lavori privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1, sono sospesi i versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, escluso i premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

È sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore di datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle zone rosse, appartenenti ai settori di cui all’Allegato 2.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione o in quattro rate mensili con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Contributo a fondo perduto

L’articolo 1 del Decreto Ristori-bis (D.L. 149/20) ha apportato le seguenti modifiche:

 

  • viene introdotta una nuova quota percentuale minima, ai fini del calcolo del citato contributo, pari al 50%, riguardante esclusivamente gli internet point (codice ATECO 619020) e la ristorazione con somministrazione con preparazione di cibi da asporto (561020);
  • sono previste nuove attività beneficiarie del contributo, nella quota percentuale del 100%, ad esempio, le attività di fotoreporter (742011), le lavanderie industriali (960110) e i corsi di danza (855201); nella quota percentuale del 200% ad esempio, i corsi sportivi e ricreativi (855100), le attività dei musei (910200), delle biblioteche (910100), dei luoghi e monumenti storici (910300);
  • per gelaterie e pasticcerie (codici ATECO 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (563000) e alberghi (551000) con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse e arancioni, la quota percentuale del contributo è pari al 200% (viene aggiunto un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata dal Decreto Ristori, pari al 150%);
  • nell’anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020, viene riconosciuto un contributo nella misura del 30% rispetto a quello del Decreto Ristori. Tale contributo sarà erogato, previa presentazione di istanza, dall’Agenzia delle entrate;
  • viene previsto un nuovo contributo per i soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle. zone “rosse”), con una misura del 200%. Tra le attività incluse nell’Allegato 2 rientrano, ad esempio, i grandi magazzini (471910), nonché numerose attività di commercio al dettaglio.

Tali percentuali fanno riferimento al contributo a fondo perduto che era stato riconosciuto nel corso dell’estate scorsa in forza del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), per cui il presente contributo risulta essere un multiplo di quello precedentemente ricevuto. Al riguardo:

  • tutte le attività dell’allegato 2 hanno diritto ad un contributo del 200%;
  • le attività dell’allegato 1 hanno invece diritto ad un contributo differenziato sulla base del codice attività (ad esempio: ristoranti 200%, bar 150%, gestione di palestre 200%)

 

Credito imposta locazioni

L’articolo 8 del Decreto Ristori ha introdotto un nuovo credito d’imposta relativo ai canoni di locazione e di affitto di azienda relativi ai mesi di ottobre novembre e dicembre; tale credito spetta ai soggetti indicati nell’allegato 1. Occorre verificare la riduzione del fatturato di ciascun mese rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ma non esiste alcun limite dimensionale (il credito d’imposta del D.L. 34/2020 richiedeva di verificare il rispetto del limite di 5 milioni di euro per l’anno 2019).

Con l’articolo 4 del Decreto Ristori-bis tale credito d’imposta viene concesso, alle medesime condizioni, anche alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 (si tratta prevalentemente di attività di commercio) e agenzie di viaggio e i tour operator, purché tali soggetti abbiano la sede operativa (quindi è irrilevante la sede legale o il domicilio) nelle regioni denominate “zone rosse”.

 


Lo Studio resta a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra esposto.

 

Palermo 13 novembre 2020

 

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