sicurezza dei lavoratori-Covid19

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In accordo con il Governo il 14 marzo sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. Il protocollo è stato integrato il 24 aprile ed è inserito come allegato 6 nel DPCM 26 aprile 2020.

Ricordiamo che le imprese che hanno anche un solo dipendente o tirocinante sono obbligate già da tempo ad adeguarsi alla normativa per la sicurezza sul lavoro , composta dalla ex 626 del 1994, il decreto legislativo 81 08 e dal correttivo n° 106 /09, inoltre ci sono le varie norme di riferimento che disciplinano i corsi di formazione antincendio e di primo soccorso aziendale, e sono rispettivamente il decreto ministeriale 388 (primo soccorso) e il DM del 10 marzo del 1998 (antincendio) alla quale si aggiunge quanto contenuto nel protocollo inserito nel DPCM 26 aprile 2020 per il contenimento dell’emergenza Covid-19.

Pertanto vi consigliamo di verificare l’adeguatezza alla normativa per la sicurezza sul lavoro della vostra Impresa  in previsione della imminente apertura delle attività commerciali chiamando i vostri consulenti per la sicurezza sul lavoro.

1)Informazione: L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori, e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo depliants informativi all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali.

2)Modalità di accesso alla sede di lavoro:

Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Il personale, e chiunque intenda fare ingresso in azienda, non può accedere se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

3)Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di fornitori esterni deve essere regolato attraverso l’individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite. Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno occorre individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Anche l’accesso ai visitatori deve essere limitato: qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali.

4)Pulizia e sanificazione in azienda 

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti e degli impianti di condizionamento .
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla  ventilazione dei locali. Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. MDella sanificazione quotidiana deve però rimanere traccia, grazie a un’autocertifcazione,  registrata dall’azienda o dal negozio su fogli cartacei o in formato digitale (per esempio un documento Word sul computer) da cui si possano evincere date e orari dell’avvenuta sanificazione,e tramite le fatture di acquisto dei prodotti utilizzati per la sanificazione,è importante precisare che la sanificazione non necessariamente va affidata ad una ditta esterna può essere effettuata direttamente dal personale aziendale purchè vengano utilizzati i prodotti indicati dal D.P.C.M. 26/04/2020 ovvero:

  • etanolo (alcol etilico) al 70%
  • prodotti con con una concentrazione dello 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina)
  • altri prodotti disinfettantiche uccidono virus, batteri e agenti patogeni.

 

 

5)Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio  che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone. I detergenti devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili ciascuno dovrà valutare in base alle dimensioni fisiche dei locali la quantità di igienizzanti da mettere a disposizione,non necessariamente per ogni postazione ma l’importante è che siano presenti in azienda.

6)Dispositivi di protezione individuale

Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

 

Restiamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti

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