Credito di imposta per botteghe e negozi

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Istruzioni operative per il credito d’imposta per le locazioni nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 20 marzo 2020. 

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Il Decreto Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020, come preannunciato nella ns. circolare n.49/2020 ha previsto nuove misure straordinarie a sostegno di famiglie e imprese per fronteggiare l’emergenza economica da Covid 19. 

Ma veniamo al credito d’imposta sulle locazioni di botteghe e negozi istituito dall’art.65 del DL N. 18/2020. In tanti, in queste settimane e a causa delle progressive e stringenti misure di contenimento del contagio da Corona Virus, hanno dovuto chiudere le loro botteghe e i negozi.

Questo naturalmente non li ha esonerati dal pagare il canone di locazione ai relativi proprietari degli immobili.

Per fronteggiare la mancanza di liquidità di quanti hanno dovuto ugualmente esborsare tali somme di denaro, il suddetto articolo ha previsto per il mese di marzo un credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione e tramite il Modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Attenzione: il credito spettante è pari al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione debitamente registrati, purché relativo agli immobili rientranti nella categoria C1.

In data 20 marzo L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n.13/E, ha istituito il codice tributo: “6914” denominandolo “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”

Istruzioni operative esposte nell’art.65 del DL n 18:

  • il codice “6914”è esposto nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati”;
  • ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
  • Il campo “anno di riferimento” si riferisce all’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta e nel seguente formato “AAAA”; 
  • Il codice tributo “6914”è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020
  • L’F24 è da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

 

Rimanendo sul piano oggettivo, l’art 65 del D.L. parla in termini generici di “canone di locazione relativo al mese di marzo 2020” senza nessun esplicito riferimento alla sua effettiva corresponsione.

La relazione tecnica al decreto fa riferimento al “pagamento del canone”, precisando che il credito d’imposta trae legittimazione dalle spese sostenute nel mese di marzo 2020 per canoni di locazione di immobili con categoria catastale C/1, quindi, per usufruire dell’agevolazione, la somma deve essere stata versata.

Per quanto concerne le modalità di utilizzo del credito d’imposta, l’art. 65, al comma 2 del decreto sopra citato, sancisce che tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione di altri debiti tributari, contributivi e/o assicurativi.

Con lo scopo di consentirne l’utilizzo in compensazione, attraverso modello F24 da presentarsi esclusivamente per via telematica, l’Agenzia delle entrate ha istituito come sopra indicato il codice tributo 6914 denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 decreto legge 17 marzo 2020 n.18

Concludiamo precisando che il comma 2 dell’art. 65 stabilisce che Il credito d’imposta non si applica alle attività commerciali non oggetto di sospensione, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 “ deve prendersi in esame anche l’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 emanato successivamente” ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

 

Restiamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento in merito all’informativa trasmessa, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

 

 

 

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