Definita la Proroga al 30.09.2019 dei versamenti per i soggetti ISA

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DEFINITIVA LA PROROGA AL 30.9.2019 DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI ISA

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del c.d. “Decreto Crescita”, è definitiva la proroga dei versamenti al 30.9.2019 a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati i nuovi ISA.

Per poter beneficiare della proroga, come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate, non assume rilevanza il fatto che il contribuente applichi il proprio Indice di riferimento.

Di conseguenza, la stessa può essere usufruita anche dai contribuenti che:

  •  dichiarano cause di esclusione dagli ISA;
  •  adottano il regime forfetario/dei minimi;
  •  determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

Recentemente è stata pubblicata sul S.O. n. 26/L alla G.U. 29.6.2019, n. 151 la Legge n. 58/2019 di conversione del DL n. 34/2019 nell’ambito del quale, considerati i ritardi collegati alla prima applicazione degli ISA, all’art. 12- quinquies, commi 3 e 4 introdotto nell’iter di conversione, è stata disposta la proroga dei termini di versamento delle imposte risultanti dai modd. REDDITI/ IRAP / IVA 2019.

Il citato Decreto ha altresì prorogato al 30.11.2019 il termine di invio telematico del mod. REDDITI/IRAP.
Per il 2019, considerato che il 30.11 cade di sabato, l’invio va effettuato entro il 2.12.2019.

SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA AL 30.09.2019

Il citato comma 3 dispone che:

“per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 … e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione … i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019”.

La proroga si estende, in base al comma 4 del citato art. 12-quinquies, anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società/ associazioni/imprese “interessate” dagli ISA, ossia a:
– collaboratori dell’impresa familiare/coniuge dell’azienda coniugale;

– soci di società di persone;
– soci di associazioni professionali;
– soci di società di capitali trasparenti.

Considerato che il citato comma 3 fa riferimento ai versamenti in scadenza nel periodo 30.6 – 30.9.2019, può beneficiare della proroga al 30.9.2019 anche la srl / spa, con ricavi non superiori a € 5.164.569, esercente un’attività per la quale è previsto il relativo ISA, che ha approvato il bilancio 2018 usufruendo del maggior termine di 180 giorni (in tal caso, ipotizzando l’approvazione del bilancio in data 28.6.2019, il termine “ordinario” di versamento delle imposte scade il 30.7.2019 e pertanto lo stesso è prorogato al 30.9.2019).

Con riguardo alla puntuale individuazione dei contribuenti interessati dal differimento dei termini di versamento al 30.9.2019, l’Agenzia, nell’ambito della citata Risoluzione n. 64/E, ha confermato che la stessa riguarda coloro che contestualmente:

– dichiarano ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569;
– esercitano un’attività d’impresa/lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA, a prescindere dall’applicazione o meno dello stesso.

Al sussistere di tali condizioni, come precisato dall’Agenzia, la proroga opera anche nei confronti dei soggetti che per il 2018:
– adottano il regime dei minimi/forfetari;
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari (ad esempio, attività di agriturismo);
– dichiarano una causa di esclusione dagli ISA.

VERSAMENTI INTERESSATI DALLA PROROGA AL 30.09.2019

Con riguardo alla tipologia di somme interessate dalla proroga, considerato che la suddetta disposizione si riferisce ai versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI/IRAP/IVA i cui termini scadono dal 30.6 al 30.9.2019, la stessa riguarda, oltre al versamento del saldo IRPEF/IRES/IRAP /IVA 2018 e dell’acconto 2019 IRPEF/IRES/IRAP, anche quello relativo a:

– addizionali IRPEF (regionale/comunale);
– maggiorazione IRES per le società di comodo;
– contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG); – cedolare secca;
– acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
– IVIE/IVAFE.

Per i soci di srl “non trasparenti” (soggette agli ISA), tenendo conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E, la proroga, analogamente al passato, dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali.

  • Va evidenziato che la proroga
  • riguarda anche il versamento:
  • del diritto CCIAA 2019, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi;
  • dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni d’impresa ai sensi dell’art. 1, commi da 940 a 948, Finanziaria 2019, posto che il versamento va effettuato entro il termine previsto per il saldo IRES;
  • – dell’imposta sostitutiva del 20% – 26% dovuta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni (da dichiarare, rispettivamente, nella Sezione I e II del quadro RT del mod. REDDITI 2019 PF)-

Va considerato che in caso di scelta per il versamento rateale, posto che la rateazione deve concludersi entro il mese di novembre, il numero massimo di rate è pari a 3.

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